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Servizi

1 - Nozione di pacchetto turistico

Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d. lgs.111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs.111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 16 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1 D.L. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24,00 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ...........che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2 - Fonti legislative

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dalle previsioni che seguono e dal D. Lgs. 111 del 17/3/95, dalla direttiva CEE 314/90, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con L. 19/05/32 N. 41, dalla Convenzione di Berna del 25/02/61 sul trasporto ferroviario resa esecutiva con L. 806 del 02/03/63 in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché delle previsioni in materia di Codice Civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

3 - Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs.111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4 - Pagamenti

Un acconto del 30% del prezzo del pacchetto turistico più la quota di iscrizione dovranno essere versate all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 20 giorni prima della data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 20 giorni antecedenti la data di partenza l’intero importo dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne ipso iure, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione del contratto.

5 – Prezzo e validità delle quote

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Si precisa che il prezzo potrà in qualunque momento essere variato in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e dei costi dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% della quota in vigore all'atto dell'iscrizione, il Partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all'Organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento.

6 - Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore nelle forme richieste.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Il consumatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi sopra elencate sarà tenuto al pagamento della quota d'iscrizione e avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione, a prescindere da quanto versato e al netto delle penalità qui di seguito indicate:
Per quanto riguarda i pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa speciale o IT:
- nessuna penalità fino a 45 giorni di calendario precedenti la partenza:
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione fino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione fino a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni di calendario prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. In mancanza si applicheranno le penalità di cui sopra.
Per tutte le quote di partecipazione nessun rimborso verrà accordato a chi non si presenterà alla partenza nei termini previsti dall'organizzatore e/o dai vettori aerei, o rinuncerà a proseguire il viaggio nel suo svolgimento. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei necessari documenti personali di viaggio e/o di espatrio.
In caso di rinuncia ad un viaggio che prevede l'utilizzo di voli charter speciali, oltre alle spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi verrà comunque addebitato il costo del biglietto aereo.
Oltre alle penali elencate, potrebbero verificarsi costi aggiuntivi ed estensioni dei termini di tempo soggetti a penale di cancellazione. Queste variazioni verranno comunicate al cliente prima della cancellazione.

7 - Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza ed eventuali soluzioni alternative

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1084 del 27 dicembre 1977, l'Organizzatore può annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità:
A) per circostanze di carattere eccezionale quali forza maggiore e/o caso fortuito
B) quando, in caso di gruppi, il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del Partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione, l'Organizzatore rimborserà unicamente ed integralmente le somme percepite dal viaggiatore entro 7 gg. lavorativi dal momento della cancellazione del viaggio.
L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà, ove possibile, soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del viaggiatore, affinché il viaggio possa continuare e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, restituirà al consumatore di tale differenza.

8 - Modifiche dopo la partenza

Triaena Tours Italia s.r.l., qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, provvederà a predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, provvederà a rimborsare il consumatore in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9 - Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
A) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
B) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
C) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

10-Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e/o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza ai sopra indicati obblighi.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore deve comunicare per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, l’esistenza di particolari esigenze personali e/o di salute e deve, altresì, formulare per iscritto particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

11 - Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

12 - Regime di responsabilità

La responsabilità della Triaena Tours Italia s.r.l. nella sua qualità di Organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle Convenzioni Internazionali richiamate al precedente art. 2. La responsabilità dell'Organizzatore non può in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni citate.
L'Organizzatore non sarà, in alcun caso, responsabile dei danni, di qualsiasi genere, allorché l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto non siano imputabili né a sua colpa, né a colpa di altro fornitore di servizi, in quanto le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto: sono imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto di viaggio e sono dovute a cause di forza maggiore o ad un avvenimento che l'Organizzatore non poteva, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere (scioperi di qualsiasi natura, sospensioni voli per avverse condizioni atmosferiche, improvvisi guasti tecnici, modifiche operative / orari di compagnie di trasporto, ecc.).
L'Organizzatore non sarà, inoltre, in nessun caso responsabile dei danni: a) conseguenti alla inosservanza da parte del viaggiatore di raccomandazioni o avvertenze dell'agente o della guida turistica in loco; b)derivanti da prestazioni di servizi forniti da terzi e non facenti parte del pacchetto turistico; c) derivanti da iniziative autonome del viaggiatore.

13 - Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali di cui all’art. 2 delle presenti condizioni ed in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità.

14 - Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art.12 e art.13), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15 - Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, rilevata in loco dal viaggiatore, dovrà essere segnalata immediatamente al prestatore di servizi interessato, e al personale di assistenza qualora previsto, affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore che abbia provveduto alla segnalazione di cui sopra, può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre il termine di decadenza di dieci giorni dalla data del rientro presso la località di partenza.

16 - Fondo di garanzia

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. Lgs.111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.99, n°349 G.U. n° 249 del 12.10.1999 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. Lgs.111/95).

17 – Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente il Foro dove ha sede legale l'Organizzatore.

Scheda tecnica
Organizzazione Tecnica: Triaena Tours Italia - Roma
Polizza di Responsabilità Civile Professionale n. 249456017 Assicurazioni Generali S.p.a..
Periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo: Aprile 2008/Ottobre 2008
Il presente catalogo è stato redatto in base ai costi dei servizi a terra e dei passaggi aerei a tariffe speciali noti al 30/10/07.
La pubblicazione del presente catalogo è stata redatta in conformità alle disposizioni della legge regionale Lazio del 19/09/84 n. 63

Programmazione:
Testi:
Materiale Fotografico: Archivio Triaena Tours Italia - Roma

Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n°3 e n°6; da art.17 al 23; da art.24 al 3, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 - 1° comma; art.4; art.6; art.7; art.8; art. 9 - 1° comma; art.10; art. 14; art.16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 l. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.


Biglietteria

Schede Informative


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